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Lo Statuto in formato PDF

Allegato “A” alla deliberazione

Consiliare n. 137 del 12/12/2002

TITOLO I

 ART. 1

 LA COMUNITA'

    1.             L'ordinamento giuridico autonomo garantisce a tutti i cittadini appartenenti alla comunità agrigentina l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa e sociale del comune di Agrigento.

2.             I cittadini della comunità, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, i referendum e le altre forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, esprimono le scelte con cui individuano i propri interessi fondamentali e determinano l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.

3.             Il comune di Agrigento adegua la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento e a ciò si adegua anche nell’informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

4.             Il Comune, quale ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico.

5.             Il comune di Agrigento, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività sociale, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinchè la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti; individua inoltre nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza, pace, fratellanza e solidarietà, i cardini della crescita e dello sviluppo civile dell'intera comunità di Agrigento.

 

ART. 2

 L'AUTOGOVERNO

   1.             L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, dello Statuto regionale, delle leggi dello stato e di quelle della Regione siciliana.

 

ART. 3

LO STATUTO

    1.             L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale con cui il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, esplica la propria espressione giuridica sulla struttura e sulla attività dell'ente.

2.             Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

  

ART. 4

I REGOLAMENTI

    1.             Il Comune emana i regolamenti in tutte le materie di propria competenza.

2.             I regolamenti comunali sono adottati entro 180 giorni successivi all’entrata in vigore dello statuto adeguato ove non vi siano previsti termini diversi dalla legge.

 

ART. 5

RUOLO E FUNZIONI GENERALI 

1.             Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo di ogni interesse della comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia regionale.

2.             Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell’assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.

3.             Esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte di cittadini e della comunità delle seguenti finalità:

a)             promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l’elevazione delle condizioni personali e sociali;

b)             assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;

c)             sostegno, nell’ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all’istruzione;

d)             tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

e)             tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne.

Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dal Comune si propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà.

4.             Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

5.             Adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

6.             Esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse della propria comunità, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi dalla legislazione regionale.

 

ART. 6

PRINCIPI GENERALI 

1.             Il comune di Agrigento, città patrimonio dell'umanità, favorisce la libertà. la pace e l'incontro tra i popoli.

2.             Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano; rigetta ogni forma di criminalità, di violenza e di razzismo; attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo, prevedendo interventi e modalità organizzative che garantiscano continuità di relazioni e sempre più stretti rapporti.

3.             Pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana nella sua globalità.

4.             Riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio tra i valori fondamentali della comunità.

 

ART. 7

FINALITA' ED OBIETTIVI CULTURALI 

1.             Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione artistica e storica locale, promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con tutte le istituzioni culturali statali, regionali e locali.

2.             Si impegna a favorire la conoscenza e la fruizione del proprio patrimonio artistico, culturale, monumentale e bibliografico.

3.             Provvede, con interventi di sostegno, ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali, mirate soprattutto al recupero del centro storico; impegna quota parte delle risorse destinate a realizzazione di opere pubbliche per la commissione di opere d'arte e degli oneri di urbanizzazione per l’arredo urbano.

4.             Riconosce nel servizio bibliotecario comunale una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità e una via attraverso la quale: adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati, mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo, conservare la memoria della propria comunità e attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.

 

ART. 8

TERRITORIO ED AMBIENTE 

1.             Il Comune, per la tutela dell'ambiente, sostiene più rilevanti interventi sul territorio e negli insediamenti produttivi, sottoponendoli a valutazioni di impatto ambientale ed, altresì, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e naturale, adotta tutte le opportune misure per contrastare e ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantisce la salubrità dei posti di lavoro.

2.             Considera il piano regolatore generale strumento essenziale di pianificazione territoriale, predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, specialmente nel centro storico, prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso.

3.             Salvaguarda le coltivazioni e le alberature tipiche e favorisce il regolare sfruttamento agricolo del territorio.

4.             Il consiglio comunale istituisce la conferenza permanente sull'ambiente, quale organo consultivo, espressione delle associazioni ed istituzioni maggiormente rappresentative e ne determina, con apposito regolamento, i criteri di composizione, di funzionamento e le competenze.

5.             Il Comune persegue il fine di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale prevalente.

6.             Nell'ambito dei limiti, modi di acquisto e di godimento determinati dalla legge per l'esercizio della proprietà privata, sono previsti interventi per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare sfitto e misure appropriate per favorire il mercato delle locazioni.

 

ART. 9

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 

1.             Il Comune promuove una diffusa educazione sanitaria per un’efficace opera di prevenzione; si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche; sviluppa un efficace servizio di assistenza sociale a favore soprattutto delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.

2.             Si impegna, anche con opportuni provvedimenti di carattere generale, a garantire alla popolazione anziana l'assistenza ed il sostegno necessario a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.

3.    Promuove l'attività sportiva garantendo a tutti i cittadini l'utilizzo degli impianti comunali. Per tali ragioni gli impianti sportivi comunali non possono essere gestiti da soggetti ed enti con fini di lucro. Si attiva, con il coinvolgimento di associazioni e società sportive, per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva in ogni fascia di età, quali momenti formativi e occasioni di incontro, aggregazione, espressione della persona.

4.    Promuove e tutela le pari opportunità nel mondo del lavoro ed in tutti gli ambiti della convivenza familiare e sociale.

5.    Promuove la tutela della vita umana, della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla responsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.

6.    Valorizza la difesa e la salvaguardia di tutte le diversità sociali ed individuali, considerandole patrimonio comune di tutta la collettività. A tal fine costituisce una commissione consiliare quale osservatorio permanente per tutti i settori della società civile, particolarmente esposti a discriminazioni sociali ed individuali (famiglia, scuola, lavoro).

 

ART. 10

ECONOMIA - SVILUPPO TECNOLOGICO - LAVORO 

1.             Il Comune si qualifica come ente di promozione dello sviluppo economico, attiva ogni forma di incentivazione dell'associazionismo cooperativo, favorendo la formazione professionale, attuando strumenti di indirizzo e di orientamento, incoraggiando in tutte le forme possibili l'inserimento professionale di disabili o di soggetti comunque svantaggiati, valorizzando progetti di intervento produttivi finalizzati ad esaltare specifiche vocazioni del territorio. Riconosce nel lavoro e nell'inserimento nel mondo produttivo uno dei fattori determinanti per la partecipazione dei cittadini extracomunitari alla vita della comunità cittadina.

2.             Valorizza le forme associative di volontariato dei cittadini: a tal fine garantisce forme di partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita dell'ente. Favorisce, altresì, con idonei interventi, il sistema produttivo locale, valorizzando la rete di servizi ed infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando programmi per la promozione di congressi ed attività fieristiche realizzati anche da privati, che hanno lo scopo di produrre concretamente turismo, cultura e sviluppo.

3.             Il coordinamento e la partecipazione a tali iniziative vengono demandati ad apposito regolamento.

4.             Il consiglio comunale istituisce una commissione permanente per lo sviluppo e l'occupazione, quale organo consultivo delle associazioni del lavoro e dei soggetti economici più rappresentativi.

 

ART. 11

COLLABORAZIONE DEL COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI E FORME DI RELAZIONE 

1.             Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri enti locali e con pubbliche amministrazioni al fine di:

a)             coordinare e migliorare l’esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;

b)             sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;

c)             razionalizzare l’utilizzo degli strumenti di programmazione.

2.             Può stipulare convenzioni con altri enti locali per l’esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.

3.             Utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l’attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la comunità locale.

 

ART. 12

NATURA GIURIDICA 

1.             Il Comune è persona giuridica territoriale ed i suoi elementi costitutivi sono il territorio, la popolazione e la personalità giuridica:

a)             il territorio è l'ambito entro il quale il Comune esercita la propria potestà;

b)             la popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e da quelli che abbiano nel Comune la loro dimora temporanea;

c)             la personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e dei poteri pubblici.

2.             Il Comune è un ente autarchico che gode di potestà statutaria, regolamentare, amministrativa e tributaria.

3.             Esercita funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.

 

ART. 13

TERRITORIO E SEDE 

1.             Il territorio del Comune si estende per Kmq. 244,47, confina a nord con i comuni di Cattolica Eraclea, Sant'Angelo Muxaro, Raffadali, Joppolo Giancaxio, Aragona, a sud con il mare Mediterraneo, ad ovest con i comuni di Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, ad est con i comuni di Favara, Naro, Palma di Montechiaro, fatta salva l’applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia. La sede legale del Comune è presso il Palazzo municipale, dove hanno luogo le riunioni degli organi collegiali. Il consiglio e la giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

 

ART. 14

Stemma e gonfalone 

1.             Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da tre giganti che sostengono tre torri contraddistinto dal motto “Signat Agrigentum mirabilis aula gigantum”, così come riportato nella scultura del XV secolo custodita nel museo civico.

2.             Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata, nonchè la mazza argentea simbolo dell'autorità amministrativa.

3.             Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e/o dal presidente del consiglio o da un consigliere delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.

4.             L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo l'autorizzazione del sindaco o del presidente del consiglio.

  

TITOLO II

ART. 15

ORGANI DEL COMUNE 

1.             Sono organi del comune di Agrigento: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta.

2.             Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze previste dallo statuto, nell'ambito della legge.

3.             Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4.             La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare un’efficiente forma di governo della collettività comunale.

 

ART. 16

NORME DI COMPORTAMENTO - PARI OPPORTUNITA’ 

1.             Il comportamento degli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell’attività amministrativa e di gestione.

2.   Al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

3.   Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l’esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici.

4.   Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell’adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il consiglio promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al consiglio, dei propri rappresentanti.

5.   Il sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

 

ART. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE 

1.             L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

 

ART. 18

COMPETENZE DEL CONSIGLIO 

1.             Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge di riferimento; adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili né assumibili d’urgenza dalla giunta comunale.

2.             Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge.

3.             L'attività di controllo e di indirizzo politico-amministrativo può, inoltre, essere esercitata dai consiglieri attraverso interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

4.             Le modalità, la forma ed il contenuto dei precedenti atti sono demandati ad apposito regolamento.

5.             Il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti anche attraverso la richiesta di specifiche relazioni, per la regolarità delle procedure contabili e finanziarie, secondo i modi e le forme stabiliti nel regolamento.

6.             Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti per le attività:

a)             degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b)             delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

7.             Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l’attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

8.             Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al sesto comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

 

ART. 19

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

1.             Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori.

2.             Espletate le operazioni di giuramento e surroga, procede all’elezione nel suo seno del presidente secondo le norme vigenti.

3.             La convocazione avviene con ordine del giorno indicante tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

4.             La prima convocazione del consiglio comunale è disposta secondo le leggi vigenti.

5.             La presidenza provvisoria dell'assemblea convocata, nei modi di cui sopra, spetta al consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, fino all'elezione del presidente.

6.             Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e ne dirige il dibattito, fissa l'ordine del giorno, la data per le riunioni ordinarie e straordinarie, d'intesa con i capi gruppo consiliari, diramandone gli avvisi di convocazione, per determinazione propria o su richiesta del sindaco, o di un quinto dei consiglieri comunali, secondo le norme organizzative e di funzionamento contenute nelle disposizioni di legge e di regolamento.

7.    La richiesta del sindaco e quella di un quinto dei consiglieri comunali dovrà contenere la precisa indicazione delle questioni e/o proposte da discutere.

8.    In tali casi la riunione del consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

9.    La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute sarà meglio disciplinata con il regolamento di cui al comma primo del presente articolo, a cui si rinvia anche la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle sedute.

 

ART. 20

UFFICIO DI PRESIDENZA 

1.             E' istituito l’ufficio di presidenza del consiglio. Esso è composto, nel rispetto dei diritti delle minoranze, dal presidente del consiglio e da due vice presidenti.

2.   I vice presidenti sono eletti in unica votazione e con voto limitato ad uno. Il vice presidente che abbia ottenuto un maggior numero di voti esercita funzioni vicarie.

3. L'ufficio di presidenza:

a)  organizza l'attività del consiglio e coordina quella delle commissioni;

b) provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;

c)  coadiuva il presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula;

d) decide sulle questioni di interpretazioni del regolamento interno;

e)  propone al consiglio le modifiche al regolamento interno;

f)  cura l'istituzione e l'organizzazione dell'ufficio studi e documentazione.

4.             L'organizzazione e la dotazione organica della struttura amministrativa della quale si avvale l'ufficio di presidenza sono disciplinate dal regolamento. La struttura è posta alle dipendenze di un funzionario amministrativo.

 

ART. 21

STRUTTURE DEL CONSIGLIO 

1.             Per l'espletamento delle proprie funzioni l'ufficio di presidenza, i gruppi consiliari e le commissioni si avvalgono delle strutture previste dal regolamento degli uffici e dei servizi.

 

ART. 22

CONSIGLIERI COMUNALI - STATUS - DIRITTI E DOVERI 

1.             Il comportamento degli amministratori del Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Con apposito regolamento verrà disciplinato sia il regime delle indennità di carica spettanti ai consiglieri, sia la modalità di erogazione sotto forma di gettoni di presenza o, a richiesta, di indennità di funzione.

2.             I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3.             I consiglieri non possono essere nominati dal sindaco per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, nè essere nominati o eletti in organi consultivi del Comune, nè avere funzioni delegate dal sindaco, tranne nei casi espressamente disciplinati dalla legge.

4.             Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

5.             Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Il consigliere, nell'esercitare l'iniziativa di cui al comma precedente, relativamente ad atti e provvedimenti, si può avvalere, per la redazione tecnica ed al fine di acquisire i necessari pareri, degli uffici comunali competenti. Il consigliere ha, altresì, il diritto:

a)         di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, dei consigli di circoscrizione, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune, senza alcun onere, e di consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti degli enti suddetti;

b) di ottenere copia degli atti, anche istruttori ed interni, intendendosi per tali anche quelli di altri enti, che per ragioni di ufficio siano in possesso del Comune.

6.             L'elenco delle determinazioni sindacali e delle delibere di giunta è trasmesso a tutti i consiglieri comunali contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio.

7.             Copie integrali dei predetti atti sono trasmesse all'ufficio di presidenza entro cinque giorni dall'adozione e comunque non oltre il giorno della loro pubblicazione.

8.             Il consigliere è tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge o previsti dallo statuto. Al consigliere non può essere mai opposto il segreto di ufficio.

9.             Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della l.r. n.7/92 e dalla vigente legislazione, qualora il sindaco o gli assessori dallo stesso delegati non rispondano alle interrogazioni ed alle interpellanze nei termini previsti o non interrompano detti termini con lettera interlocutoria che fissi la data della risposta, il presidente del consiglio inserirà, a richiesta del proponente, l'argomento alla prima seduta del consiglio e, nel caso in cui il sindaco o gli assessori risultassero assenti ingiustificatamente, provvederà agli adempimenti di cui al regolamento del consiglio.

 

ART. 23

CONSIGLIERI COMUNALI: DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE 

1.             Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per sei sedute consecutive alle riunioni del consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal consigliere al presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

2.             Il consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio, tramite il presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile, documentate. Il presidente, udito il parere della conferenza dei capi gruppo, sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.

 

ART. 24

CESSAZIONE DALLA CARICA – SOSPENSIONE 

1.             Il consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso sottoscritte, indirizzate al consiglio, presentate al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate secondo l’ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l’ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.

2.             L’eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.

3.             Il consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4.             I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

 

ART. 25

 I GRUPPI CONSILIARI - I CAPI GRUPPO 

1.             I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento.

2.             Entro cinque giorni dalla prima seduta, dopo le elezioni, i consiglieri devono comunicare al presidente del consiglio ed al segretario generale a quale gruppo appartengono.

3.             I consiglieri che non abbiano reso tali dichiarazioni o che successivamente dichiarino di non più appartenere al gruppo, fanno parte del gruppo misto.

4.             Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, nonchè l'istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni. La conferenza dei capi gruppo è comunque equiparata a tutti gli effetti di legge alle commissioni consiliari permanenti.

5.             Ciascun gruppo consiliare, in relazione alla propria consistenza numerica, dispone, per l'assolvimento delle proprie funzioni, di locali,  personale, attrezzature e servizi.

6.             Al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni ed un apporto costruttivo di tutti i gruppi consiliari sui programmi e i metodi dell'azione amministrativa, il consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto delle commissioni di cui all’articolo seguente, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale stabilito dal relativo regolamento, nel quale saranno determinati i poteri, la disciplina della organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo, altresì, forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.

 

ART. 26

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

1.             Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo. Il regolamento del consiglio, definisce le competenze delle commissioni permanenti, il numero dei componenti, le forme di pubblicità dei lavori delle stesse, nonché le forme di consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi.

Le commissioni permanenti consiliari da costituire sono sette:

-    commissione I: affari istituzionali, personale, diritti civici, servizi comunali, sviluppo ed occupazione;

-    commissione II: lavori pubblici, urbanistica, assetto del territorio, viabilità, traffico;

-    commissione III: servizi sociali, sanità, rapporti con le UU.SS.LL., famiglia, valorizzazione sociale maternità e paternità, difesa diversità sociali ed individuali;

-    commissione IV: finanze, bilancio, patrimonio;

-    commissione V: pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, spettacolo;

-    commissione VI: programmazione; ambiente, sviluppo economico;

-    commissione VII: costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione dell’ente a società di capitali, rapporti con altri comuni e con la provincia regionale, aggiornamento dello statuto.

2.             Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, tutti i gruppi.

3.             I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dall’approvazione del regolamento del funzionamento del consiglio ed entro lo stesso termine li comunicano al presidente.

4.             La conferenza dei capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5.             Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che avviene con votazione palese.

6.             Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno con le modalità previste dal regolamento.

7.             Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni consultive, preparatorie ed istruttorie, svolgono indagini conoscitive, dispongono di poteri redigenti per regolamenti comunali ed altri atti individuati dal regolamento.

8.             Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società.

9.             Le commissioni esprimono parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni consiliari nel termine perentorio di venti giorni dalla trasmissione degli atti, salvo i casi di urgenza stabiliti dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Decorso detto termine la deliberazione può essere assunta anche in mancanza del parere.

10.          Possono partecipare alle riunioni delle commissioni permanenti consiliari, se invitati, i rappresentanti delle associazioni di cui al successivo articolo 73 del presente statuto.

 

ART. 27

COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE 

1.             Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali temporanee per lo studio e la valutazione di particolari problemi e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.

Nella deliberazione di istituzione della commissione speciale temporanea viene stabilita la composizione della stessa, l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al consiglio.

2.             Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all’amministrazione comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nella deliberazione di istituzione e di nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata, la composizione e le modalità di funzionamento della stessa ed il termine entro cui concludere i lavori e riferire al consiglio. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare. In particolare hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di qualsiasi atto che incida sulla materia di propria competenza, nonché di richiedere alle proprie riunioni la presenza del sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune presso enti, società, istituzioni, dei rappresentanti o dirigenti di enti ed associazioni sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, nonché del segretario generale e dei dirigenti e dipendenti del Comune e delle aziende e degli enti dallo stesso dipendenti. I commissari sono tenuti al segreto istruttorio fino alla conclusione dell'inchiesta e, comunque, entro i limiti disposti dalla legge.

 

ART. 28

INIZIATIVA DELLE PROPOSTE 

1.             L'iniziativa delle proposte di deliberazioni consiliari spetta alla giunta comunale, al sindaco, al presidente del consiglio ed a ciascun consigliere.

2.   Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

 

ART. 29

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

1.             Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.

2.    Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente o dal suo sostituto, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, nei termini e con le modalità previste dal regolamento. Alla prima convocazione del consiglio provvede il presidente uscente oppure, nel caso previsto dall'art. 19, comma quinto, della legge regionale n. 7/92, il consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. A quest'ultimo spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell’assemblea fino alla elezione del presidente. Per tutto ciò che concerne termini, modalità di convocazione, iscrizione all’ordine del giorno, deposito delle proposte, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti. Tutti gli avvisi, comunicazioni, convocazioni, etc. sono diramati con qualsiasi mezzo anche informatico che ne consenta il controllo dei termini. Il dirigente–responsabile competente studia e propone tutti quegli interventi che consentono economia di spesa, fatto salvo il principio della certezza. L’accettazione dei singoli consiglieri di nuove metodologie di comunicazione equivale ad accettazione giuridica della validità delle stesse.

3.             La convocazione del consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:

a)     la convocazione dei consiglieri è effettuata dal presidente mediante avvisi comprendenti l’elenco degli argomenti da trattare e la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza;

b)     la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;

c)     sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei consiglieri;

d)     l’avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto a) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione da parte del presidente delle questioni sottoposte al consiglio;

e)             i termini e le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione all’albo comunale, dell’invio alla giunta, alle circoscrizioni, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi rappresentativi di categorie di cittadini interessate ad argomenti da discutere all’adunanza, agli organi di informazione.

4.             Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.             Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.

Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.

6.             Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, in ossequio a norme di legge o di regolamento o per deliberazione motivata dallo stesso consiglio, si procede in seduta segreta. La seduta è sempre segreta quando si tratta di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.

7.             Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario generale coadiuvato dal vice segretario. In assenza o impedimento del segretario generale partecipa comunque il vice segretario.

 

ART. 30

AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

1.             Al consiglio comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.

2.             Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale definisce i contenuti ed i profili dell’autonomia dell’organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie specifiche e di supporti organizzativi specialistici.

 

ART. 31

IL SINDACO

RUOLI E FUNZIONI

 

1.             Il sindaco, nella qualità di responsabile dell’amministrazione del Comune, esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nonché, quale organo esecutivo a competenza residuale, le funzioni amministrative, diverse da quelle di natura gestionale di competenza dei dirigenti, non attribuite al consiglio e alla giunta. In particolare il sindaco:

a)     rappresenta il Comune;

b)     cura l’attuazione del documento programmatico e mantiene l’unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l’attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere o ritirare specifici atti di singoli assessori al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all’esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del direttore generale, aventi natura di indirizzo amministrativo;

c)     sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal fine, direttive al segretario generale e al direttore generale;

d)     promuove gli accordi di programma;

e)     cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;

f)      favorisce la promozione di contratti e di incontri che garantiscano la collaborazione e la cooperazione con gli altri comuni, la Provincia regionale, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione; egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado;

g)     dispone verifiche ed indagini amministrative sull’attività del Comune;

h)     indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dalla legge;

i)      rappresenta il Comune in giudizio avvalendosi, per l’emissione di ogni decisione tecnico-giuridica, del dirigente di settore. L’effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell’interesse dell’ente seguono il seguente iter fondamentale: il dirigente, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l’inizio di procedimento contro terzi con una v